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Statuto

Titolo I
Costituzione, Denominazione, Sede, Durata e Scopi Sociali

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituito ad Oristano, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Oristano, il Consorzio denominato “CONSORZIO UNO”, tra imprenditori interessati, Enti Locali e associazioni di categoria. Esso ha carattere di consorzio volontario con attività esterna ad ogni effetto di legge. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
La sede è in Oristano, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Provinciale.
La durata del Consorzio è fissata in cinquanta anni a partire dalla sua costituzione e può essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei consorziati.
L’assemblea straordinaria può anche decidere dello scioglimento anticipato del Consorzio, secondo le modalità fissate dal presente statuto.

Art. 2 Scopi Sociali
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura universitaria nell’area oristanese, con particolare riguardo alle tematiche attinenti il turismo, l’agroindustria e ulteriori attività formative ad esse integrate.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso una serie di iniziative di carattere integrativo e di supporto all’azione delle Istituzioni Accademiche, nella prospettiva di un clima culturale e formativo permanente e diffuso, che sia adeguato alle sempre crescenti esigenze del sistema economico integrato.
In particolare, il Consorzio si propone di svolgere le seguenti attività:
a)    Reperire le risorse finanziarie, materiali e professionali necessarie allo sviluppo ed al miglioramento dei programmi di insegnamento e di ricerca dei corsi universitari istituiti ad Oristano;
b)    Collaborare con le Università degli Studi nella individuazione degli orientamenti culturali, professionali e organizzativi dell’attività universitaria, in aderenza al progetto di formazione che è alla base dell’intervento nell’Università dell’imprenditorialità pubblica e privata;
c)    Collaborare con istituti di formazione pubblici e privati per assicurare la maggiore completezza formativa possibile e il più alto livello qualitativo dei profili professionali individuati;
d)    Integrare i percorsi formativi universitari con una serie di iniziative quali stages, masters, corsi di perfezionamento, seminari, conferenze, congressi, borse di studio, ecc., dirette a combinare il carattere accademico dei primi con il carattere pratico e professionale delle seconde;
e)    Promuovere l’istituzione ed, eventualmente, gestire corsi di formazione professionale, anche a livello manageriale, che garantiscano una più puntuale rispondenza alle esigenze delle imprese, anche in termini di miglioramento delle professionalità;
f)    Svolgere un’attività di promozione del territorio e delle sue risorse turistiche, utilizzando le professionalità che provengono dai percorsi formativi attivati.
Il Consorzio si riserva di attuare tutte le iniziative che possono risultare utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Il Consorzio promuove, altresì, intese e collaborazioni sia con altri Consorzi, del settore o di altre categorie economiche, che con organismi pubblici e privati interessati.

Titolo II
Soci, domanda di ammissione, diritti e doveri, recesso

Art. 3 Soci
Possono essere soci del Consorzio, alle condizioni stabilite dal presente statuto, tutte le persone giuridiche e fisiche, private e pubbliche, che manifestano esplicitamente l’adesione allo scopo sociale e si impegnano a perseguirlo con continuità, per tutta la durata del Consorzio stesso.
Non sono ammessi come Soci i richiedenti che abbiano in corso procedure fallimentari, siano falliti o abbiano subito condanne penali gravi e definitive.
I Soci sono Fondatori e Ordinari.
I Soci Fondatori sono i promotori del Consorzio, quali risultano dall’atto costitutivo. I Soci Ordinari sono tutti gli altri Consorziati.
 
Art. 4 Domanda di ammissione
Per far parte del Consorzio occorre presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente statuto.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, che non è tenuto a motivare il mancato accoglimento.
Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso all’assemblea consortile, da presentare a mezzo di raccomandata AR entro quindici giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda. I ricorsi saranno sottoposti, nella prima riunione utile, all’esame dell’assemblea, la quale decide inappellabilmente.

Art. 5 Doveri dei Soci
L’accoglimento della domanda impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari.
Ciascun Socio è tenuto a sottoscrivere e corrispondere, all’atto dell’ammissione, almeno una quota del patrimonio sociale, costituito da un numero illimitato di quote nominative unitario dell’uguale valore nominale di 1.000.000 (un milione), a titolo di iscrizione, e una quota sociale annua, quale contributo alla gestione del Consorzio, nonché a sottoscrivere una disposizione bancaria permanente, o altro documento avente effetti analoghi, per la riscossione delle quote sociali relative agli anni successivi.
L’importo della quota sociale è fissato dall’assemblea consortile su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base del bilancio preventivo di gestione ordinaria, ed è sempre rapportata al numero delle quote sottoscritte.
La quota sociale annua deve essere interamente corrisposta entro il mese di Gennaio di ogni anno.
La qualifica di Socio è condizionata al regolare versamento delle quote di iscrizione e sociali annue.

Art. 6 Diritti dei Soci
Il Socio, in regola con i versamenti delle quote associative, ha diritto di:
a)    Partecipare alle assemblee del Consorzio;
b)    Partecipare alle iniziative da esso promosse per il raggiungimento delle finalità sociali.
 
Art. 7 Recesso
Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata AR al Consiglio Direttivo e diventa automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, a condizione che sia in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l’anno in corso.

Art. 8 Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde:
a)    Per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione;
b)    In caso di fallimento, scioglimento o messa in liquidazione;
c)    Per condanne penali definitive che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
d)    Per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nelle ipotesi in cui il Socio sia in ritardo con il pagamento della quota sociale da più di un anno; venga meno alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio; si sia reso responsabile di azioni disonorevoli o di atti recanti danni al Consorzio ed alle sue finalità.
Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo relativi a decadenze ed espulsioni dal Consorzio, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso.
La perdita della qualifica di Socio, in ogni caso, non esime l’associato dalla corresponsione delle quote associative dovute, compresa quella per l’anno in corso.

Titolo III
Organi sociali

Art. 9 Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
a)    L’Assemblea dei Soci;
b)    Il Consiglio Direttivo;
c)    Il Presidente del Consorzio;
d)    Il Collegio dei Sindaci;
e)    Il Collegio dei Probiviri;
f)    Il Comitato Scientifico.

Art. 10 L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e tutti hanno diritto di voto, nella misura di un voto per ogni quota sottoscritta, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 11 Convocazione
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) delle quote sottoscritte, almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per:
a)    Discutere e approvare il bilancio;
b)    Eleggere il Presidente del Consorzio, il Consiglio Direttivo e i componenti degli altri organi statutari, nel rispetto della durata delle cariche sociali prevista dal presente statuto;
c)    Stabilire l’ammontare della quota sociale annua, su proposta del Consiglio Direttivo;
d)    Fissare gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Collegio dei Sindaci e agli amministratori;
e)    Decidere sui ricorsi contro il rigetto di una domanda di ammissione;
f)    Deliberare sull’indirizzo generale dell’attività sociale.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio dei Sindaci o di almeno 1/3 (un terzo) delle quote sottoscritte, per:
a)    Deliberare sulle modifiche statutarie;
b)    Decidere lo scioglimento anticipato del Consorzio;
c)    Decidere sulla nomina e i poteri dei liquidatori;
d)    Deliberare su argomenti fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
La convocazione, tanto dell’Assemblea ordinaria che di quella straordinaria, è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione, inviato a mezzo lettera raccomandata AR presso il domicilio del Consorziato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o fax, inviato almeno 72 ore prima della riunione.

Art. 12 Validità - Presidenza - Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è valida:
a)    In prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta delle quote sottoscritte;
b)    In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti e delle quote rappresentate.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti.
L’Assemblea straordinaria è valida:
a)    In prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) delle quote sottoscritte;
b)    In seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentate almeno la metà delle quote sottoscritte.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote rappresentate.
L’Assemblea è presieduta da un presidente eletto a maggioranza dai presenti tra i Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, insieme, sottoscrivono il verbale.
Ogni associato, in regola con la posizione associativa, ha diritto ad un voto per ogni quota del capitale sociale posseduta e può essere rappresentato, mediante delega scritta, da un altro Socio. Ciascun Socio, oltre al proprio voto, può esercitare il voto per una sola delega scritta.
 
Art. 13 Il Consiglio Direttivo
Il Consorzio è retto da un Consiglio Direttivo composto da 8 membri, oltre al Presidente del Consorzio, ed è eletto dall’Assemblea dei Soci.
Del Consiglio Direttivo fanno parte, in qualità di membri di diritto, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Oristano, il Presidente della Camera di Commercio di Oristano e il rappresentante dell’Amministrazione Regionale.
Il Presidente della Provincia di Oristano, il Sindaco di Oristano e il Presidente della Camera di Commercio hanno la facoltà di farsi rappresentare da un proprio delegato in seno al Consiglio Direttivo.
Del Consiglio Direttivo fa parte, altresì, il Direttore Generale, nominato dallo stesso Consiglio, con diritto di voto consultivo, svolgente la funzione di segretario.
Almeno uno dei quattro membri eletti dall’assemblea deve essere in rappresentanza delle Associazioni di categoria interessate al settore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo viene invitato il Presidente del Comitato Scientifico.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, con esclusione dei membri di diritto e del Direttore Generale, e possono essere rieletti.
In caso di tre assenze consecutive ingiustificate, si decade dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio, eletto dall’Assemblea, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina, fra i propri componenti, il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce d’obbligo almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente del Consorzio, o anche prima, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti con voto deliberativo.
L’avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri a mezzo lettera, telefono, telegramma o fax almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d’urgenza, almeno 24 ore prima.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto deliberativo. Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, dopo l’avvenuta lettura e approvazione da parte del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo:
a)    Nomina il Direttore Generale del Consorzio, con competenze soprattutto di coordinamento;
b)    Nomina i componenti del Comitato Scientifico non facenti parte del corpo accademico del corso di diploma universitario attivato ad Oristano;
c)    Ha la responsabilità dell’attività organizzativa, amministrativa, tecnica, economica e finanziaria delle iniziative che il Consorzio assume sulla base dei programmi approvati dall’Assemblea consortile;
d)    Determina, di volta in volta, le direttive sull’attuazione delle iniziative programmate;
e)    Assume il personale e ne disciplina il trattamento economico e giuridico;
f)    Delibera sulle liti attive e passive;
g)    Predispone il bilancio di previsione con il programma di attività e il rendiconto di gestione da sottoporre alla discussione e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
h)    Delibera, inoltre, sulle materie non riservate all’Assemblea dal presente statuto.

Art. 14 Il Presidente del Consorzio
Il Presidente del Consorzio viene eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo altro mandato.
Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio ad ogni effetto di legge e statutario di fronte a terzi e in giudizio, e nomina all’uopo procuratori ed avvocati per il patrocinio del Consorzio.
Convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, che è da lui presieduto.
Adotta i provvedimenti occorrenti alla esecuzione dell’attività del Consorzio, anche mediante delega al Direttore Generale o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente.

Art. 15 Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da:
a)    Un presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili;
b)    Due membri effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili;
c)    Due membri supplenti
Tutti eletti dall’Assemblea.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’Assemblea fissa gli emolumenti da corrispondere ai Sindaci effettivi.
Il Collegio dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
a)    Sorveglia la gestione amministrativa del Consorzio, eseguendo le opportune verifiche;
b)    Vigila sull’esatta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei libri e dei documenti contabili;
c)    Accerta, almeno ogni tre mesi, la situazione patrimoniale di cassa;
d)    Certifica il bilancio preventivo e consuntivo.
Le attività e gli atti del Collegio dei Sindaci devono risultare da apposito libro dei verbali, tenuti a cura del Presidente del Collegio stesso.
Al Collegio dei Sindaci si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 2397 e segg. Cod. Civ.

Art. 16 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. I membri effettivi scelgono fra loro il Presidente del Collegio.
I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.
Al Collegio dei Probiviri, che giudica a maggioranza in via definitiva e senza formalità di rito, quale amichevole compositore, è demandata la risoluzione delle controversie tra i soci e tra questi e gli organi del Consorzio.
Il Collegio decide, con provvedimento inappellabile, sulle controversie entro trenta giorni dall’avvenuta richiesta, che deve essere inoltrata, sempre a mezzo raccomandata AR, presso la sede del Consorzio.
La decisione del Collegio deve essere emessa per iscritto e comunicata al Consorzio e al Socio non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata.
L’adesione al Consorzio comporta l’accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

Art. 17 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, luogo di incontro tra le istanze del mondo imprenditoriale e del mondo accademico, supporta il Consiglio Direttivo nell’elaborazione del programma delle iniziative formative parallele all'attività accademica e degli interventi divulgativi e di ricerca necessari al raggiungimento dello scopo sociale, e nell’individuazione degli orientamenti culturali e professionali dell’attività universitaria svolta ad Oristano.   
Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente, dal Direttore Generale del Consorzio UNO e da imprenditori operanti nelle aree oggetto dei corsi istituiti ad Oristano, nominati dal Consiglio Direttivo, dai Presidi delle Facoltà che attivano corsi di studio con sede in Oristano, dai Presidenti dei Consigli dei corsi con sede ad Oristano.
Qualora i Consigli di Corso non fossero costituiti, del Comitato Scientifico fanno parte i docenti svolgenti le funzioni di coordinatori dei corsi.
Il Presidente del Comitato Scientifico è il Presidente del Consorzio UNO.
I lavori del Comitato Scientifico si svolgono in sessioni dedicate alle diverse aree oggetto dei corsi istituiti ad Oristano, partecipandovi di volta in volta, i componenti “consortili” (Presidente, Direttore Generale e imprenditori) e i componenti “accademici” (Preside e Presidenti dei Consigli di corso) interessati.
Il Comitato Scientifico si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all’anno, in occasione della predisposizione del Programma di Attività per il successivo Anno Accademico e del connesso Bilancio Preventivo, e in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto da parte di uno dei membri.
 
Titolo IV
Patrimonio - Amministrazione

Art. 18 Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
Dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisto, lasciti, donazioni, ecc. vengano in legittimo possesso del Consorzio;
Dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.
Il Consorzio risponde, con il suo patrimonio, delle obbligazioni sociali. Qualora il suo patrimonio si dimostrasse non sufficiente, ogni socio risponde sussidiariamente in misura massima pari alla somma dovuta per la quota sociale relativa all’anno in corso.
Nessun diritto sul patrimonio sociale spetta a coloro che hanno perso la qualifica di socio.

Art. 19 Entrate
Costituiscono entrate del Consorzio:
a)    Le quote di iscrizione e le quote sociali annue di cui all’art. 5 del presente statuto;
b)    Contributi eventualmente erogati da Enti Pubblici e privati;
c)    I contributi volontari;
d)    Gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;
e)    Le somme riscosse per qualsiasi altro titolo, comprese quelle a titolo di rimborso spese per servizi prestati ai soci.

Art. 20 Esercizio e amministrazione finanziaria
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Novembre di ogni anno e fine il 31 Ottobre dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo ed il conto previsionale per l’anno successivo, con le relazioni degli amministratori e del Collegio dei Sindaci, sono discussi e approvati dall’Assemblea dei Soci, i quali, nei dieci giorni precedenti la riunione, possono prenderne visione presso la sede sociale.
La gestione dei fondi del patrimonio sociale e l’ordinaria amministrazione sono affidati al Presidente del Consorzio, nel rispetto delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Gli atti amministrativi che implichino movimento di valori, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono firmati dal Direttore Generale; a questo fine il Direttore Generale deposita la propria firma presso gli Istituti di credito di riferimento e indica quali incaricati per lo svolgimento delle operazioni di cassa uno o più propri collaboratori.
Il movimento di cassa è effettuato a mezzo banca di fiducia, designata dal Consiglio Direttivo. Per le piccole spese è istituito un fondo di cassa.
L’erogazione di spesa e l’assunzione di impegni che non siano previsti in bilancio, sono subordinate al voto del Consiglio Direttivo.
Atti e documenti amministrativi vengono conservati negli archivi del Consorzio per il tempo in cui possono estrinsecare validità, avuto riguardo alla natura giuridica del Consorzio.

Art. 21 Funzionamento
Il funzionamento del Consorzio e l’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sono affidate ad un Direttore Generale, con le facoltà e le attribuzioni determinate dal Consiglio Direttivo.
I criteri per la nomina del Direttore Generale e per la definizione dei rapporti di lavoro sono demandati ad un Regolamento Interno, elaborato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le funzioni degli Organi di cui all’art. 9, lett. a), b), c), e) ed f), sono esercitate a titolo gratuito, salvo il riconoscimento delle spese vive.

Titolo V
Disposizioni varie

Art. 22 Modifiche statutarie
Le modifiche al presente statuto sono adottate nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 11 e 12.

Art. 23 Scioglimento
Lo scioglimento anticipato del Consorzio è deciso nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt.11 e 12.
L’Assemblea in seduta straordinaria nomina uno o più liquidatori e devolve il fondo netto di liquidazione ad istituzioni che rappresentino gli interessi del turismo.

Art. 24 Norma transitoria
In deroga a quanto stabilito dall’art. 21 del presente statuto, per il solo primo anno di attività, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Direttore Generale e alla definizione di eventuali rapporti di lavoro e pone in essere quanto necessario per il funzionamento del Consorzio.

Art. 25 Disposizione finale

Per quanto non contemplato il presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge e del Codice Civile.

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