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Regolamento didattico

Il funzionamento della Scuola di Specializzazione è disciplinato dal Regolamento Didattico.

Art. 1
La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Sassari ha lo scopo di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della conoscenza, tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (inteso ai sensi del d. lgs. 42 / 2004 come costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici) inerente sia l’archeologia delle isole del mediterraneo e del mare esterno, correlato al mare mediterraneo, sia l’archeologia subacquea e l’ archeologia dei paesaggi costieri.

I corsi hanno durata biennale; la Scuola rilascia il diploma di Specializzazione in Beni Archeologici con l’indicazione del curriculum seguito, nonché una certificazione dell’intero percorso formativo seguito.

La sede della Scuola di Specializzazione in Beni Culturali è attivata dall'Università di Sassari presso il Chiostro del Carmine, Via Carmine s.n., Oristano, in base al protocollo d'intesa fra il ConsorzioUNO di Oristano e l'Università di Sassari, per il quale è prevista l’approvazione definitiva da parte del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2
Sono previsti quattro curricula di specializzazione:

1) Archeologia Preistorica e Protostorica
2) Archeologia Classica 
3) Archeologia Tardo-antica e Medievale
4) Archeologia Orientale

I curricula sono orientati alla formazione scientifica professionalizzante nell’ambito principale delle insulae Maris Nostri et externi, denominato NESIOTIKÀ. Nell’ambito del curriculum in Archeologia classica si attiverà ad anni alterni uno specifico percorso di specializzazione relativo principalmente all’archeologia subacquea e dei paesaggi costieri.

Il Consiglio della Scuola delibera annualmente quali curricula attivare per il biennio successivo.

Art. 3.
Il numero dei laureati da ammettere alla Scuola è determinato dall'Università ai sensi del D.M. 31 gennaio 2006 Ministero dell'Università e della Ricerca, art. 3, comma 3.

Art. 4
Il concorso di ammissione è per esami e titoli. I requisiti per l’accesso sono quelli definiti dall’Ordinamento didattico della Scuola in Beni archeologici, pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi e riportati nel bando di selezione.

Alla scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, con il titolo di laurea specialistica o magistrale.
L’ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni archeologici è riservata a coloro che siano in possesso di una laurea della classe specialistica 2/S e magistrale LM-2, in Archeologia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/1999 equiparata, ai sensi del D.I. 5/5/2004 e del D.I. 9/7/2009, alla laurea specialistica della classe 2/S o della magistrale LM-2:Laurea in Lettere, Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Laurea in Lingue e civiltà orientali, Laurea in Storia e Conservazione dei beni culturali.

È inoltre indispensabile aver maturato un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell’ambito caratterizzante “Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici” definiti dal D.M. 31 gennaio 2006 e qui sotto elencati:

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-ANT/04 NUMISMATICA
L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA’ITALICHE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA
L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
L-FIL-LET/01 CIVILTA’ EGEE
L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO
L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTA’ COPTA
L-OR/03 ASSIROLOGIA
L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO
L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA
L-OR/11 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE MUSULMANA
L-OR/16 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DELL'INDIA E DELL'ASIA CENTRALE
L-OR/20 ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE E FILOSOFIE DELL'ASIA ORIENTALE
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA

Ai sensi del D.M. 31 gennaio 2006, art. 3 comma 2 regolante il “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”, il Consiglio della Scuola potrà ammettere candidati anche con eventuali debiti formativi.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università estere e dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equipollente alla laurea specialistica o magistrale in Archeologia. L’equipollenza del titolo conseguito all’estero è dichiarata dalla Scuola ai soli fini della partecipazione alle prove selettive.

Gli esami consistono in tre prove, per ognuna delle quali è stabilita una votazione in decimi. Le prove sono le seguenti:

a) una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore archeologico;
b) una prova pratica, su riproduzioni grafiche e fotografiche, o su originali, annualmente decisa e indicata nelle modalità dalla Commissione;
c) una prova orale, sempre sulle tematiche del settore archeologico.
Il candidato dovrà inoltre dare prova di conoscere le lingue antiche attinenti l’indirizzo in cui si specializza, definite dal Consiglio della Scuola, e almeno 1 lingua straniera moderna a sua scelta, che abbia rilevanza per gli studi del settore.

Le prime due prove si intendono superate e il candidato è ammesso alla prova orale quando abbia riportato in ciascuna delle due prove il punteggio di almeno 6/10. Ugualmente la prova orale si intende superata quando il candidato abbia ottenuto la sufficienza.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della determinazione della graduatoria di merito:

a) il voto di laurea;
b) il voto riportato negli esami di profitto del Corso di laurea quadriennale o magistrale nei settori scientifico-disciplinari indicati nell’Allegato 1, Ambito 1 del D.M. 524/31.1.2006, G.U. 137/15.6.2006, Supplemento ordinario).
c) la tesi di laurea; le pubblicazioni scientifiche.
Sulla pertinenza dei titoli decide la Commissione.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16.9.1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.R.162/82 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6.10.1982.

Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 5
La commissione per gli esami di ammissione è composta a cinque docenti e ricercatori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Art. 6
Nel corso del biennio lo specializzando è tenuto a seguire insegnamenti in tutti e cinque gli ambiti previsti dal D.M., per complessivi 70 CFU, secondo le proporzioni seguenti, valide per ogni curriculum: 

  1. Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici - Attività formative specifiche del curriculum (20 CFU)
  2. Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici - Attività formative attivate negli altri curricula (20 CFU)
  3. Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio (10 CFU)
  4. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali (10 CFU)
  5. Economia, gestione e comunicazione (5 CFU)
  6. Legislazione relativa ai beni culturali (5 CFU)

Per questo tipo di attività formative, il valore di 1 CFU è definito pari a 5 ore di didattica frontale + 20 ore di studio. La didattica frontale è di 350 ore complessive.

Altri 30 CFU sono riservati a tirocini (scavo/ricognizione: 10 CFU; laboratorio/museo: 10 CFU; gestione: 10 CFU). Per questo tipo di attività formative, il valore di un CFU è definito pari a 25 ore di impegno dello specializzando.

Al primo anno, è fortemente consigliata la frequenza di insegnamenti per un numero di crediti pari almeno alla metà dei 70 previsti, dei quali almeno 20 dell’Ambito 1, ed il conseguimento di almeno 15 CFU in tirocini e stages, articolati in :
1. Scavo/ricognizione archeologica 5 CFU
2. Laboratorio /museo 5 CFU
3. Gestione 5 CFU.

Entro la fine del primo anno accademico lo specializzando è tenuto a presentare il proprio piano di studi generale, che dovrà ottenere l’approvazione del Consiglio della Scuola. Modifiche al piano di studi approvato possono essere presentate al Consiglio per l’approvazione entro e non oltre la fine del mese di gennaio del secondo anno accademico.

Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.M. 31 gennaio 2006, per tutte le attività e specificatamente per quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, considerato il rischio nel campo della ricerca archeologica ed in specie della ricerca archeologica subacquea, è prevista per ogni studente, fin dal momento dell’iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi, un’apposita adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti, cui si aggiunge una copertura assicurativa per i rischi specifici della ricerca archeologica a cura del Consorzio Uno di Oristano, gestore della struttura Chiostro del Carmine, Oristano, sede della Scuola di Specializzazione, in base all’impegno assunto dal Consorzio Uno con note prot. 124 del 12 ottobre 2010 e prot. 131 del 19 ottobre 2010.

Art. 7
Annualmente il Consiglio della Scuola pubblica il Manifesto degli Studi per ciascun curricula attivato, nel rispetto dell’ordinamento didattico. Il Consiglio della Scuola coordina la ripartizione modulare delle attività formative e stabilisce le modalità di copertura, tenuto conto delle norme e dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti didattici dell’Ateneo. Per definire la programmazione annuale, e nell’osservanza di quanto stabilito dalla Legge istitutiva, il Consiglio opererà le sue scelte all’interno dell’offerta dei settori scientifico disciplinari e relative attività formative previste nella seguente tabella:

CURRICULUM "ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA"
CURRICULUM "ARCHEOLOGIA CLASSICA"
CURRICULUM "ARCHEOLOGIA TARDO ANTICA E MEDIEVALE"
CURRICULUM "ARCHEOLOGIA ORIENTALE"
 
ORDINAMENTO DIDATTICO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

1° ambito - Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici (40 CFU)

Antropologia (BIO/08)

Paleontologia e Paleocologia (GEO/01)

Preistoria e Protostoria (L-ANT/01)

Storia Greca (L-ANT/02)

Storia Romana (L-ANT/03)

Numismatica (L-ANT/04)

Etruscologia e Antichità Italiche (L-ANT/06)

Archeologia Classica (L-ANT/07)

Archeologia Cristiana e Medievale (L-ANT/08)

Topografia antica (L-ANT/09)

Metodologie della ricerca archeologica (L-ANT/10)

Civilità Egee (L-FIL-LET/01)

Storia del Vicino Oriente Antico (L-OR/01)

Egittologia e Civiltà Copta (L-OR/02)

Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico (L-OR/05)

Archeologia Fenicio Punica (L-OR/06)

Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana (L-OR/11)

2° ambito - Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio (10 CFU)

Geografia fisica e Geomorfologia (GEO/04)

Topografia e Cartografia (ICAR/06)

Architettura del Paesaggio (ICAR/15)

Museologia e critica artistica del restauro (L-ART/04)

3° ambito - Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali (10 CFU)

Pedologia (AGR/14)

Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (CHIM/12)

Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (FIS/07)

Geologia stratigrafica e sedimentologica (GEO/02)

Petrologia e Petrografia (GEO/07)   

Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico petrografiche per l'ambiente e i beni culturali (GEO/09)

Restauro (ICAR/19)

4° ambito - Economia gestione e comunicazione (5 CFU)

Economia aziendale (SECS-P/07)

Economia e gestione delle Imprese (SECS-P/08)

Organizzazione Aziendale (SECS-P/10)

Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08)

5° ambito - Legislazione relativa ai beni culturali (5 CFU)

Diritto Amministrativo (IUS/10)

Diritto dell'Unione Europea (IUS/14)

Stages e tirocini (30 CFU)

Prova finale (20 CFU) 

Art. 8
Ogni insegnamento, corrispondente a un programma tematico di lezioni in sede e fuori sede, seminari guidati, conferenze, può essere organizzato in più moduli concorrenti, dei quali è definibile il valore in CFU ai fini dell’ottenimento del monte-crediti necessario. Il titolare dell’insegnamento, designato dal Consiglio della Scuola, può avvalersi della collaborazione di studiosi di chiara fama ed esperti, interni ed esterni all’Ateneo, e di contratti integrativi di insegnamento. Spetta al titolare del singolo insegnamento quantificare e coordinare i diversi apporti didattici e programmare la richiesta di collaborazioni ufficiali. Sarà cura dei titolari designati degli insegnamenti indicare la loro partizione in moduli e - anche al fine della programmazione della spesa - redigere il programma del corso e il suo calendario di svolgimento in tempo utile per le pratiche giuridico-amministrative e per la pubblicizzazione dei corsi.

Art. 9
Le attività formative di tirocinio guidato sono organizzate dalla Scuola nei tre stages di scavo/ricognizione; laboratorio/museo; gestione. Ciascuno di essi può prevedere tanto attività formative destinate a uno specifico curriculum quanto attività comuni ed eventualmente obbligatorie per gli specializzandi di tutti i curricula. Ai fini dello svolgimento, la Scuola può procedere ad affidamenti e istituire contratti per attività formative specifiche, con eventuale verifica del profitto.

Il Consiglio della Scuola può altresì deliberare sul riconoscimento di attività, svolte o proposte presso enti esterni all’Università di Sassari e con essa non convenzionati, sia in Italia sia all’estero, valutandone per entrambe i requisiti e le finalità, e fissando per quelle proposte le norme per il loro svolgimento.

Art. 10
Per lo svolgimento della programmazione didattica e per giovarsi del contributo di singoli studiosi su temi specifici interni alle diverse attività formative, la Scuola può avvalersi di docenti dell’Ateneo sassarese, stipulare accordi di tipo convenzionale con Atenei italiani e stranieri, uffici decentrati del Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenze Regionali, Poli ed Enti museali, Uffici culturali, nonché Enti e Centri applicativi e di ricerca di particolare qualificazione nello specifico settore e di alto livello nazionale e internazionale.

Art. 11
La frequenza delle attività formative (sia corsi modulari sia stages) è obbligatoria ed è verificata dal Direttore della Scuola mediante fogli firma conservati nella sede della Scuola. 

Le eventuali assenze dai singoli corsi e moduli vanno giustificate, e in ogni caso non possono superare il 20% del monte ore complessivo di tali attività formative. In casi eccezionali, il Consiglio può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate attraverso attività integrative. Le attività di stage, nel corso dei due anni accademici, dovranno essere svolte per intero.

Gli specializzandi possono trascorrere, previo parere positivo del Consiglio della Scuola, un periodo di studio all’estero sulla base di programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Attività didattiche eventualmente seguite durante tale periodo di studio possono essere totalmente o parzialmente riconosciute dalla Scuola in presenza di idonea documentazione ufficiale, che permetta d’individuarne l’ambito, la durata e la specifica congruenza con le attività formative della Scuola. Il profitto della permanenza all’estero viene comunque valutato nell’esame generale dell’anno.

Art. 12
Gli esami di verifica del profitto saranno sostenuti davanti a Commissioni composte dal titolare di ogni insegnamento e dai docenti che hanno partecipato allo svolgimento del programma.

Alla fine di ciascun anno accademico una Commissione, presieduta dal Direttore e costituita dai titolari degli insegnamenti, darà una valutazione sulle attività formative svolte nell’anno dallo specializzando, verificando la frequenza ed il superamento di tutti gli esami previsti, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio. A tale Commissione partecipano i responsabili delle attività di stage o tirocinio; in loro assenza, si terrà conto della relazione valutativa da loro stesa in proposito su ogni specializzando.

Coloro che non abbiano ottenuto il numero di crediti previsto o la necessaria attestazione di frequenza devono ripetere l’anno. La ripetizione di ogni anno è ammessa una sola volta.

Art. 13
Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore può, sentito il parere del Consiglio, designare fra i membri del Consiglio stesso, un Vicedirettore che lo sostituisce pro tempore in caso di assenza o di impedimento.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola. Esso è eletto con voto segreto dal Consiglio tra i Professori di ruolo ed i Ricercatori confermati, a tempo pieno, membri del Consiglio stesso, ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente; la durata della carica è quella stabilita dallo Statuto dell’Ateneo per le cariche elettive. Il Direttore convoca il Consiglio e lo presiede; coordina la programmazione annuale e le attività della Scuola; promuove per la stipula, attraverso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione; certifica lo svolgimento delle attività didattiche; rappresenta ufficialmente la Scuola in tutti gli atti ed eventi nei quali ciò sia previsto.

Il Consiglio della Scuola è composto, per ogni a.a., da tutti i docenti dell’anno accademico in corso, compresi i professori a contratto o in rapporto convenzionale, e una rappresentanza degli specializzandi, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'Ateneo. Per la legittimità delle sedute, in ordine alla definizione del numero legale e dei votanti, valgono le regole generali e specifiche dell’Ateneo. Il Consiglio promuove le attività della Scuola e i rapporti con le Facoltà o Dipartimenti interessati, incluso la designazione dei docenti, l’affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti e collaborazioni. Il Direttore può nominare, all’interno del Consiglio, Commissioni con compiti istruttori su specifici problemi; ovvero anche con compiti deliberanti, su esplicito mandato del Consiglio.

I rappresentanti degli specializzandi, in numero pari ai curricula attivati nel biennio, sono eletti a voto segreto tra tutti gli iscritti frequentanti e durano in carica due anni; in caso di dimissioni o perdita della qualità di elettore si procede a sostituzione secondo la graduatoria dei non eletti; in mancanza, si procede a nuove elezioni per la rappresentanza vacante, con elettorato attivo e passivo esteso a tutti gli specializzandi iscritti frequentanti.

Art. 14
L’esame di diploma o prova finale, del valore di 20 CFU, consiste nella discussione di un elaborato originale (tesi di specializzazione) sotto forma di progetto scientifico-professionale, relativo alla conoscenza integrata di un territorio o alla lettura propositiva complessa di documenti e/o contesti archeologici, ovvero al restauro, alla valorizzazione di monumenti ed aree archeologiche, all’allestimento museale di beni archeologici, alla comunicazione e promozione degli stessi. Il giudizio della Commissione tiene conto delle valutazioni riportate negli esami di verifica del profitto.

Art. 15
La Commissione per l’esame di diploma è costituita dal Direttore della Scuola, che la presiede, e da quattro a sei ulteriori membri, proposti dal Direttore, approvati dal Consiglio e nominati dal Rettore.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legge istitutiva, allo Statuto e al Regolamento didattico di Ateneo, al Decreto Rettorale istitutivo, alle norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione dell’Ateneo sassarese alle leggi e regolamenti che regolano l’Università italiana.

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