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Home > Notizie e Rassegna stampa > 2010 > Riconoscimento titoli di studio accademici
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Riconoscimento titoli di studio accademici

13 gennaio 2010

È in vigore dal 12 gennaio 2010 il Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009.
Il Decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 luglio 2009 si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, per l'accesso ai concorsi pubblici, si invia la domanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:

a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Sono di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le valutazioni concernenti il riconoscimento:

a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;

b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;

c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.

2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per l'accesso ai concorsi pubblici inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:

a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:

1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

4) documentazione comprovante la finalita' per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio;

b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:

1) titolo di studio tradotto;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.

4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato.

Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento.

Tale provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento è notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.

Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni

1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero.

Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero.

2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.

3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di studio.

4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo' richiedere il parere del Ministero.

Verso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Fonte: Dossier Governo informa

 


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